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RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI – RIAPERTURA DEI TERMINI

15 Settembre 2020

(Art. 137 D.L. 34/2020, Cd Decreto Rilancio)

Sino al 15.11.2020 sono riaperti i termini per poter usufruire delle agevolazioni fiscali a seguito della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentatipossedute alla data del 1° luglio 2020. Questo è quanto previsto dall’art. 137 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) il quale rinvia, quanto alla procedura, all’art.  5 della legge 448/2001.

Le disposizioni citate consento a persone fisiche, società semplici, agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia di ridurre la tassazione delle plusvalenze emergenti in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni possedute, previa rivalutazione delle stesse, determinata sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato da effettuarsi entro il 15 novembre 2020.

Tale rivalutazione inciderà sulla eventuale plusvalenza che si realizzerà in caso di cessione, dando la possibilità di ridurre il carico fiscale mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’11% sul valore della perizia.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo decorrenti dal 15/11/2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema, precisando che il sopra citato articolo non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, come previsto dal comma 1053 della L. 145/2018 in attuazione dell’art. 5 della L. 448/2001. In questi casi, resta dunque fermo “il termine del 30 giugno 2020 [...] per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva [...]”.

Chi volesse avvalersi dei nuovi termini, avendo già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, deve effettuare una nuova rivalutazione e può detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. In alternativa, potrà chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ex art. 7, c. 2, lettere ee) ed ff) del D.L. 70/2011.

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