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NUOVE FORME DI INVESTIMENTO: I PIR ALTERNATIVI

15 Settembre 2020

Una nuova tipologia di Piani Individuali di Risparmio a medio/lungo termine è stata introdotta dall’articolo 136 del D.L. 34/2020 (cd Decreto Rilancio), il quale ha integrato l’art. 13-bis del D.L. 124/2019, introducendo i cosiddetti “PIR alternativi” che consentono di veicolare i risparmi verso le piccole e medie imprese italiane al fine di incentivare  investimenti nell’economia reale.

I PIR sono proposti e gestiti da SGR o da altri operatori finanziari e sono riservati alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, non sono ammesse co intestazioni ed è consentito a ciascuno la partecipazione ad un solo PIR alternativo (ed ad uno ordinario).

Coloro i quali usufruiscono di tali strumenti finanziari possono beneficiare della completa esenzione su: a) redditi di capitale (dividendi ed altri redditi di capitale), b) sui redditi diversi (esenzione dall’imposta sul Capital Gain), a condizione, però, che le attività finanziarie vengano detenute per un periodo minimo di cinque anni.

Inoltre, è prevista l’esenzione dalla imposta di successione a prescindere dal vincolo temporale di detenzione.

Rispetto ai PIR ordinari, per detto nuovo strumento finanziario si prevede: a) l’ampliamento delle attività oggetto di investimento, con l’inserimento dei prestiti e dell’acquisto dei crediti; b) l’ampliamento dei limiti di investimento: è consento destinare ai PIR alternativi somme o valori sino ad un massimo di 300 mila euro annui (soglia così modificata dall’art. 68 del D.L. 104/2020 - Decreto Agosto) fino a un valore complessivo di 1,5 milioni di euro (contro ai 30.000 annuali e 150.00,00 complessivi dei PIR ordinari).

Al fine dell’applicazione del regime agevolativo, i risparmiatori devono procedere all’apertura di un rapporto con un intermediario finanziario e optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D. Lgs. 461/1997.

Tra le varie opzioni operative possibili, la sottoscrizione del contratto di mandato fiduciario consente l’amministrazione in diversa composizione di tutte le tipologie di attività finanziarie qualificabili per le agevolazioni tributarie.

Infatti, l’investitore può sottoscrivere tramite mandato fiduciario tutti i rapporti continuativi PIR conformi (depositi titoli, GPM e polizze).  Il mandato fiduciario è completamente trasparente quanto alle qualità soggettive del fiduciante, rispetto al quale devono essere effettuate le prescritte verifiche sui presupposti come previsti dalla normativa per beneficiare del regime PIR.

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