Il contratto di affidamento fiduciario è il contratto con il quale un soggetto (affidante fiduciario) concorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario) di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari), il tutto in forza di un programma, la cui attuazione è assegnata all’affidatario fiduciario che se ne assume l’impegno.
Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta una alternativa sia al trust che all’atto di destinazione, offrendo un meccanismo generale di segregazione patrimoniale alternativo e di facile gestione.
In particolare, i beni conferiti sono modificabili, è l’attività compiuta su tali beni (il programma) ad essere vincolata e non i beni stessi, pertanto, l’affidatario ha ampio spazio di manovra nella gestione e nella relativa amministrazione.
I beni affidati risultano segregati rispetto al patrimonio personale dell’affidatario fiduciario e quindi eventuali suoi creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.
Detto istituto giuridico si presta pertanto a finalità diverse, si potrà avere, a titolo solo esemplificativo: il contratto di affidamento fiduciario in attuazione di fiducia testamentaria; il contratto di affidamento fiduciario con finalità di tutela patrimoniale; il contratto di affidamento fiduciario in luogo di donazione modale; il contratto di affidamento fiduciario per la protezione di un soggetto debole.
Una particolare applicazione del contratto di affidamento fiduciario è prevista nella legge sul “Dopo di noi”.
Tale legge, infatti, ha istituito una speciale disciplina per tutelare i soggetti con gravi disabilità alla morte dei genitori ovvero prive di sostegno familiare.
Le finalità perseguite dalla legge sono favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
Dette finalità sono assicurate mediante la disciplina di specifiche misure di assistenza, di cura e di protezione.
A tal fine la legge agevola la costituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter del c.c. e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di enti del Terzo settore.
In particolare, viene previsto che il conferimento dei beni e diritti goda di uno speciale trattamento tributario e più precisamente:
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